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[1]E' data facolta' al Ministro per l'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. La facolta', di cui al comma precedente e le analoghe facolta' di arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in soprannumero e di richiami o trattenimenti in servizio di personale del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni, saranno esercitate in modo che il contingente complessivo di ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo predetto risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unita'. Gli aspiranti all'arruolamento di cui al primo comma del presente articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio, quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di almeno sei mesi.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/11/1951, n. 267 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 11 marzo 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-03;1126~art1 · fonte del testo