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E' data facolta' al Ministro per l'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1958, N. 43)). Gli aspiranti all'arruolamento di cui al primo comma del presente articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio, quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di almeno sei mesi.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 24 agosto 1961
