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Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/1987

    Questione infondata
    15 aprile 1987

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31, ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali d…

    Art. 51 cost. · Art. 20 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art20 · fonte su Normattiva