Art. 24 — Esercizio delle funzioni consiliari
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I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unita' sanitarie locali e delle comunita' montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonche' di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato. Nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
