Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 41, comma secondo, e 51, commi uno e tre, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 l. 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali)- il quale stabilisce che "i consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso" - nella parte in cui non prevede il divieto di trasferimento anche dopo la scadenza del mandato, qualora esso sia disposto "in conseguenza (o anche in conseguenza)" del suo espletamento, in quanto - posto che l'art. 51 Cost. assicura un complesso minimo di garanzie di eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconoscendo peraltro al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti, cioè di fissare, a condizione che non risultino menomati i diritti riconosciuti, le relative modalità di godimento, al fine di agevolare la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica ed amministrativa del Paese; che l'espressione dell'art. 51 "conservare il posto di lavoro" garantisce soltanto il diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non tutela affatto l'interesse alla conservazione 'tout court' dell'originario luogo di lavoro; e che la prescrizione sul divieto di trasferimento del lavoratore subordinato nel periodo durante il quale esercita la funzione elettiva integra una scelta del legislatore ordinario che, nella discrezionalità riconosciutagli e non irragionevolmente esercitata, ha ritenuto di stabilire il divieto stesso allo scopo di rafforzare la effettiva possibilità di espletare il mandato elettivo, in deroga alle ragioni dell'impresa e ponendo un ulteriore onere a carico del datore di lavoro privato - tale garanzia legislativa non postula la previsione del divieto medesimo anche dopo la scadenza del mandato elettivo in ragione del fatto che esso, mirando ad evitare che le vicende del rapporto di lavoro ostacolino il regolare svolgimento del mandato elettivo, non può trovare logica applicazione, una volta che la relativa funzione pubblica sia cessata, in quanto, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la "ratio" della disposizione impugnata dimostra che le situazioni poste a raffronto sono specificamente diverse e non comparabili; ed in quanto, con riferimento all'art. 41, comma secondo, Cost., il contenuto del parametro invocato è palesemente estraneo alla tutela del diritto di accesso alla funzione elettiva. - S. nn. 193/1981, 124/1982, 158/1985, 388/1991, 111/1994, 52 e 454/1997. red.: S. Di Palma
Art. 27 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali