Art. 6 — Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente. Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennita' mensile di carica e' corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente. I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
