Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Art. 6 — Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia

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Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente. Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennita' mensile di carica e' corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente. I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 120/1994

    Parametro
    31 marzo 1994

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 6, quinto capoverso, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernen…

    Art. 3 cost. · Art. 6 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art6 · fonte su Normattiva