All'articolo 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312: dopo le parole: "di cui sopra", sono aggiunte le seguenti: "ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza"; dopo le parole: "un anno di servizio.", e' aggiunto il seguente periodo: "Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032". Per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i passaggi da un profilo all'altro della stessa qualifica funzionale IV o V possono avvenire, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante corsi-concorsi di qualifi cazione le cui modalita' di attuazione saranno determinate con la procedura prevista dall'articolo 110, secondo comma, della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
