Alla fine della lettera a), quinto comma, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: ", nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;".
Testo vigente dal 3 aprile 1989
