Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 5 miliardi da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del (programma generale di assistenza U.N.R.R.A. - Casas prima Giunta. Tale somma e' amministrata dalla predetta prima Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.

Testo vigente dal 3 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-22;188~art1 · fonte del testo