Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la costituzione presso il Ministero stesso di un "Fondo per l'incremento edilizio", la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilita' ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verra' a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52. Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attivita' edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle localita' ove si riscontri necessita' di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.

Testo vigente dal 14 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art1 · fonte del testo