Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili. La facolta', concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Testo vigente dal 1 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;384~art6 · fonte su Normattiva