In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso e' consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie. Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresi' al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria. Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 14 febbraio 1986
