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Il Ministero della pubblica istruzione, al fine di utilizzare insegnanti ordinari e personale direttivo della scuola elementare particolarmente qualificati per le attivita' indicate nell'articolo 1, e' autorizzato a stipulare convenzioni con efficacia sino al 30 giugno 1972 con enti dotati di personalita' giuridica che istituzionalmente svolgano le predette attivita' ovvero che perseguano istituzionalmente finalita' sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

Testo in vigore dal 26 aprile 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-13;136~art2 · fonte del testo