Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1969 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il numero complessivo di insegnanti elementari ordinari e di direttori didattici di cui al precedente articolo non puo' essere superiore a 750 unita' ripartite annualmente fra gli enti con decreto ministeriale. Le convenzioni, da pubblicare sul "Bollettino Ufficiale" del Ministero unitamente all'elenco nominativo del personale utilizzato dai singoli enti, dovranno precisare la natura, il valore, la durata e le modalita' del servizio offerto dagli enti stessi, nonche' il numero complessivo delle unita' assegnate. Nella prima applicazione della presente legge gli enti ai quali si riferisce l'articolo 2 debbono presentare domanda entro un mese dalla entrata in vigore della legge stessa. Per gli anni successivi gli enti che non siano convenzionati dovranno presentare domanda entro il 31 marzo di ciascun anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-03-13;136~art3 · fonte del testo