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Il numero complessivo di insegnanti elementari ordinari e di direttori didattici di cui al precedente articolo non puo' essere superiore a 750 unita' ripartite annualmente fra gli enti con decreto ministeriale. Le convenzioni, da pubblicare sul "Bollettino Ufficiale" del Ministero unitamente all'elenco nominativo del personale utilizzato dai singoli enti, dovranno precisare la natura, il valore, la durata e le modalita' del servizio offerto dagli enti stessi, nonche' il numero complessivo delle unita' assegnate. Nella prima applicazione della presente legge gli enti ai quali si riferisce l'articolo 2 debbono presentare domanda entro un mese dalla entrata in vigore della legge stessa. Per gli anni successivi gli enti che non siano convenzionati dovranno presentare domanda entro il 31 marzo di ciascun anno.

Testo in vigore dal 26 aprile 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-03-13;136~art3 · fonte del testo