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Il Ministro per la pubblica istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno, presentera' al Parlamento, in base ai rapporti degli enti e dei provveditori agli studi, una relazione generale dei risultati conseguiti nel corso di ciascun anno scolastico in applicazione delle convenzioni stipulate a termini della presente legge.
Testo in vigore dal 26 aprile 1969 al 16 dicembre 2010
