E' autorizzata la spesa di 5 miliardi per la rinnovazione di materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-05;185~art1 · fonte del testo