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Per provvedere alle attivita' previste ((dall'art. 3 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 619)), emanato in applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1947 al 18 luglio 1947
