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Per provvedere alle attivita' attribuite al Commissariato generale per la pesca dal R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, estranee a quelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sara' stanziata, a decorrere dall'esercizio 1940-41, nella parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze la somma annua di L. 2.000.000 rimanendo soppressa, a partire dallo stesso esercizio 1940-41, l'assegnazione di cui all'art. 91 del testo unico delle leggi sulla pesca.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;626~art5 · fonte del testo