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[1]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto le somme occorrenti dal 1° gennaio 1940-XVIII per le spese relative all'applicazione dell'art. 7 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, e per le altre seguenti, inerenti al funzionamento del Commissariato generale:
- a)indennita' di carica al commissario e rimborso delle spese incontrate dallo stesso in occasione di viaggio nell'interesse del servizio;
- b)stipendi ed assegni fissi al personale delle Capitanerie di porto messo fuori quadro per conto del Commissariato generale per la pesca;
- c)spese per il funzionamento della segreteria particolare del commissario generale;
- d)premi di operosita' e di rendimento al personale;
- e)indennita' di missione per il personale che presta servizio presso gli organi centrali e provinciali del Commissariato e per il personale di altre Amministrazioni od estraneo alle Amministrazioni dello Stato, cui siano affidati particolari incarichi;
- f)spese per il funzionamento di consigli e commissioni;
- g)sussidi al personale;
- h)fitto di locali e spese accessorie per la sede del Commissariato generale e per gli uffici dipendenti;
- i)acquisto di pubblicazioni, abbonamento a riviste e spese casuali.
[2]Con gli stessi decreti sara' disposta la riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di altre Amministrazioni per le finalita' indicate nel presente articolo, limitatamente alle spese finora sostenute dalle Amministrazioni stesse per i servizi della pesca e sara' provveduto alle altre variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
