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Per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, da attuarsi dal Ministero dell'interno a mezzo degli appositi centri o reparti all'uopo costituiti, verra' inscritta nello stato di previsione del Ministero predetto, a partire dall'esercizio 1939-1940, la somma annua di lire tre milioni.

Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;932~art1 · fonte del testo