Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009 n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009 n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per i danni verificatisi nei territori dell'Africa italiana, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, nei casi in cui non sia in grado, per insufficiente documentazione, di procedere all'accertamento del danno e alla liquidazione della relativa indennita', emettera' parere circa l'opportunita' di concedere al danneggiato, che ne faccia richiesta, un mutuo di favore, determinandone l'ammontare in relazione alle condizioni economiche dell'interessato ed in misura comunque non eccedente il 25 per cento del presunto danno risarcibile.
tolto: Alle riunioni della Commissione centrale in cui verranno esaminate domande per concessione di tali mutui, partecipera' con voto deliberativo un funzionario della Direzione generale del Tesoro, designato dal Ministro per le finanze;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009 N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-04-05;346~art1 · fonte del testo