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Il primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sostituiti dai seguenti: "La commissione sanitaria provinciale e' composta: dal medico provinciale che la presiede; da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro; da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458. La commissione puo' disporre accertamenti diagnostici presso centri sanitari pubblici o enti ospedalieri. Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la commissione e' integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia. In questa ipotesi, in caso di parita', prevale il voto del presidente".
Testo in vigore dal 12 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008
