[1]L'articolo 77 della legge 23 aprile 1981, n. 164, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

[2]- Esercito........................... n. 9 - Aeronautica......................... n. 10"

Testo vigente dal 20 novembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-20;652~art7 · fonte su Normattiva