[1]L'articolo 77 della legge 23 aprile 1981, n. 164, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
[2]- Esercito........................... n. 9 - Aeronautica......................... n. 10"
Testo vigente dal 20 novembre 1981
