[1]Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
[2]Ufficiali: Esercito (compresi i carabinieri)............... n. 22 Marina............................. n. 12 Aeronautica.......................... n. 70 Sottufficiali: Esercito............................ n. 9 Aeronautica.......................... n. 10
Testo vigente dal 30 aprile 1981
