[1]Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

[2]Ufficiali: Esercito (compresi i carabinieri)............... n. 22 Marina............................. n. 12 Aeronautica.......................... n. 70 Sottufficiali: Esercito............................ n. 9 Aeronautica.......................... n. 10

Testo vigente dal 30 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art77 · fonte su Normattiva