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L'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B liquidata secondo le norme dell'art. 2 del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1582, sui bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952 e' nuovamente liquidata tenendo conto del periodo d'imposta costituito dall'esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi. La disposizione del comma precedente ha effetto anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Testo in vigore dal 17 marzo 1960 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/1963

    Questione infondata
    23 dicembre 1963

    Nella disciplina dell'imposta di ricchezza mobile, al passaggio dal sistema di imposizione ad anno solare (legge 8 giugno 1936, n. 1231) a quello ad anno finanziario (legge 11 gennaio 1951, n. 25, c.d. legge Vanoni), nel quale peraltro, per gli enti tassabili in base al bilancio restava fermo, come periodo d'imposta, l'anno del loro esercizio sociale, con la norma di transizione dell'art. 2 D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, per un errore del legislatore delegato, gli enti il cui esercizio si era chiuso il 30 giugno 1952, risultavano esonerati dal pagamento del tributo sui redditi del secondo semestre 1951. Perciò l'impugnato art. 2 legge 25 febbraio 1960, n. 163 (norme sull'assestamento delle imposte dirette) stabilendo che, per gli enti suddetti, l'imposta relativa al 1952 sia nuovamente liquidata sulla base del bilancio sociale chiuso quell'anno e in tal modo obbligandoli a pagare anche il semestre d'imposta (esercizio 1951-52) al quale, pur essendovi tenuti per legge, erano ingiustificatamente sfuggiti, ha lo scopo di eliminare dall'ordinamento, nello spirito dell'art. 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, una norma, l'art. 2 del decreto legislativo n. 1582 del 1951, contrastante con il principio di giustizia distributiva che emerge dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Cosicché, se pur disciplina situazioni passate, non ha introdotto per il passato nuove imposte o nuove aliquote sproporzionate alla capacità contributiva degli enti in questione, e quindi non viola l'art. 53 della Costituzione.

    Art. 53 cost. · Art. 2 Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, l'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-02-25;163~art2 · fonte del testo