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La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, e' modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente: un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio presidente; il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro; due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri; due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l'aeronautica, membri; due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri; un rappresentante della Corte dei conti, membro; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro; il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro; due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri; un rappresentante delle imprese armatoriali, membro. I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Testo in vigore dal 12 marzo 1952 al 13 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;102~art4 · fonte del testo