Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'art. 1 alle parole: "presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio" sono sostituite le parole: "presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio";
- b)all'art. 2, al primo comma, sono soppresse le parole: "oltre al Sottosegretario, presidente" ed il n. 1) e' sostituito dal seguente: "1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato". Al secondo comma e' soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:
- 1)il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;
- 2)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 3)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 4)un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- 5)un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- 6)un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;
- 7)due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;
- 8)un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione;
- 9)un rappresentante degli industriali;
- 10)un rappresentante degli armatori;
- 11)un rappresentante degli agricoltori;
- 12)un rappresentante dei commercianti;
- 13)un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione;
- 14)un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale assicurazioni. "I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresi' un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti";
- c)all'art. 3, al primo comma, sopprimere le parole: "o ne sia richiesto dal Ministro";
- d)il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti: "La richiesta di parere della Commissione e' obbligatoria:
- 1)sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni;
- 2)sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;
- 3)sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all'art. 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell'art. 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286;
- 4)sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;
- 5)sugli svincoli totali delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;
- 6)sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private. "Il Ministero puo' chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esaine della Commissione".
Testo vigente dal 28 aprile 1955
