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((La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

  • a)dodici artigiani eletti dall'assemblea;
  • b)un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
  • c)uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
  • d)il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata. Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo. Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono Rieleggibili)).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966. 40 parole tolte, 37 parole aggiunte in 5 capoversi.

La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio tolto: d'amministrazione composto di tredici aggiunto: di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) tolto: nove rappresentanti degli aggiunto: dodici artigiani eletti dall'assemblea;

b) tolto: due esperti aggiunto: un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale tolto: nominati aggiunto: nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui tolto: delegato aggiunto: delegata. Il Consiglio di amministrazione elegge tolto: nel suo seno il presidente, che dev'essere uno degli eletti aggiunto: il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a)tolto: , e il vicepresidente aggiunto: del presente articolo. Fanno parte del Consiglio di amministrazionetolto: , con voto consultivotolto: , il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico aggiunto: un medico, scelto dal Consiglio stesso tolto: su una aggiunto: nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della tolto: Provincia aggiunto: provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale. I componenti del Consiglio tolto: d'amministrazione durano in carica tolto: tre aggiunto: quattro anni e sono tolto: rieleggibili aggiunto: Rieleggibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art11 · fonte del testo