Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. 288 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

tolto: a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dello anno precedente;

tolto: b) deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

tolto: c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

tolto: d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

tolto: e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

tolto: f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

tolto: g) nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

tolto: i) indire le elezioni delle cariche sociali;

tolto: l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

tolto: m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 23, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'art. 3;

tolto: n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'art. 17, lettera e);

tolto: o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione. Il presidente, in caso di urgenza, puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art12 · fonte del testo