Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. 288 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:
tolto: a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dello anno precedente;
tolto: b) deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;
tolto: c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;
tolto: d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;
tolto: e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;
tolto: f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;
tolto: g) nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;
tolto: h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;
tolto: i) indire le elezioni delle cariche sociali;
tolto: l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;
tolto: m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 23, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'art. 3;
tolto: n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'art. 17, lettera e);
tolto: o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione. Il presidente, in caso di urgenza, puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art12 · fonte del testo