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Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:
- a)predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dello anno precedente;
- b)deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;
- c)proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;
- d)autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;
- e)accettare donazioni e legati a favore della Cassa;
- f)deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;
- g)nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;
- h)deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;
- i)indire le elezioni delle cariche sociali;
- l)approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;
- m)approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 23, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'art. 3;
- n)procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'art. 17, lettera e);
- o)decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione. Il presidente, in caso di urgenza, puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
