Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1966 al 16 dicembre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali. All'assemblea nazionale spetta:
tolto: a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonche' il conto consuntivo; b) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalita' di cui al primo comma dell'articolo 9; c) eleggere ogni quattro anni i vice-presidenti del Consiglio centrale nonche' tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto. Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art15 · fonte del testo