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L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali. All'assemblea nazionale spetta:
- a)approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonche' il conto consuntivo;
- b)eleggere ogni tre anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalita' di cui al primo comma dell'art. 9;
- c)eleggere ogni tre anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonche' tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto. Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966
