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Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e' composto:
- a)dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
- b)da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;
- c)da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;
- d)da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- e)da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziali nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna, di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici. Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale. ((I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni)). Il presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1966 al 14 giugno 1970
