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Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani e' costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art20 · fonte del testo