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Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani e' costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966
