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Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani e' costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale. ((I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni)).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tolto: tre aggiunto: quattro anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art20 · fonte del testo