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Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:
- a)con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;
- b)con un contributo annuo di lire 1000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarieta' nazionale, che sara' ripartito tra le singole province in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamita';
- c)con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacita' economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria. E' concessa facolta' agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo pro capite dovuto, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno. Le Amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico di cui all'art. 5, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarieta' nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, disciplinata dalla presente legge. 3 7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 febbraio 1961, n.77
3La L. 10 febbraio 1961, n.77 ha disposto (con l'art. 1, lettere a) e b)) che "A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' corrisposto nella misura: a) di lire 1500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge; b) di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla linea b) dell'articolo 23 della predetta legge".
La L. 10 febbraio 1961, n.77, come modificata dal D.L. 30 ottobre 1967, n. 968, convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1967, n. 968, ha disposto (con l'art. 1, lettera a)) che a decorrere dall'anno finanziario 1968, il contributo dello Stato a favore delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, previsto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e' aumentato di un contributo integrativo di L. 1500 annue per ogni unita' assistibile.
Testo in vigore dal 1 novembre 1967 al 16 dicembre 2010
