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Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 3 della presente legge, ed e' ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati. Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata anno per anno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari. All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57, nell'importo previsto di quattro miliardi di lire, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art24 · fonte del testo