Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1966 al 16 dicembre 2010. 339 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato. Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente. I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso. E' data facolta' agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa. In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, e' iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo. Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'art. 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa. Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi. Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, e' ammesso ricorso alla Commissione prevista all'art. 4 che decide in via definitiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art3 · fonte del testo