Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facolta' di affidare alle associazioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella provincia al 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'art. 6 della presente legge. Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali ed assistenziali. Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere comunicate alla Federazione nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art26 · fonte del testo