Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facolta' di affidare alle associazioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella provincia al 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'art. 6 della presente legge. Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali ed assistenziali. Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere comunicate alla Federazione nazionale.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
