Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e puo' essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario, la cui gestione non potra' durare oltre i 6 mesi.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art27 · fonte del testo