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Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominera' il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
