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La Cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo, compila annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare successivo. In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corse. I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso. E' data facolta' agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 15 settembre di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal prefetto. In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, e' iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo. Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'art. 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa. Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi. Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, e' ammesso ricorso alla Commissione prevista all'art. 4 che decide in via definitiva.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966
