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E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge. Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attivita' e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarieta' nell'ambito nazionale. Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
