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Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o piu' delegati in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazione pari o superiore a venti. Ogni elettore puo' votare per non piu' dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parita' di voti viene eletto il piu' anziano di eta'. L'assemblea generale dei delegati elegge i nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non piu' di sei nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di eta'. L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni tre anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 5 maggio 1957
