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Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o piu' delegati in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazione pari o superiore a venti. Ogni elettore puo' votare per non piu' dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parita' di voti viene eletto il piu' anziano di eta'. L'assemblea generale dei delegati elegge i nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non piu' di sei nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di eta'. L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni tre anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266

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Il D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 ha disposto (con l'art. 26) che "La richiesta di convocazione in via straordinaria della assemblea della Cassa mutua, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge, e' valida qualora sia deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 40) che "Il presente decreto [...] ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge".

Testo in vigore dal 5 maggio 1957 al 15 febbraio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 5 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266

    Il D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 ha disposto (con l'art. 26) che "La richiesta di convocazione in via straordinaria della assemblea della Cassa mutua, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge, e' valida qualora sia deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 40) che "Il presente decreto [...] ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art9 · fonte del testo