I possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso sono tenuti a porre in atto adeguate forme di protezione. L'Ispettorato del lavoro e' incaricato della vigilanza e del controllo ai fini della applicazione del comma precedente.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art13 · fonte del testo