È ingiustificato che il trattamento previdenziale dei medici "comunque esposti al rischio" di radiazioni ionizzanti - riguardo ai quali, ai fini della corresponsione della rendita, è richiesto, dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10% - sia deteriore rispetto a quello previsto dal regime generale (T.U. n. 1124 del 1965), il quale - omogeneamente, a seguito della legge n. 457 del 1972 e di talune decisioni della Corte costituzionale - dispone la corresponsione di una rendita, anche se il grado di invalidità permanente, derivante da infortunio o malattia professionale, sia compreso tra l'11% ed il 20%, posto che la specificità oggettiva (radiazioni ionizzanti) della causa invalidante non costituisce elemento differenziale tra le situazioni poste a raffronto, stante l'identità dei presupposti essenziali e tanto più che il medesimo rischio specifico è titolo alla rendita per i soggetti beneficiari del regime generale anche nel caso di invalidità permanente di grado compreso tra le percentuali suddette. Ne' rileva che interessati al regime generale siano lavoratori subordinati che svolgono attività manuale, mentre beneficiari dell'assicurazione disciplinata dalla legge n. 93 siano liberi professionisti che esercitano un'attività intellettuale: giacché l'attribuzione di una garanzia previdenziale, e la specificazione del suo ambito, va in via generale determinata assumendo come parametro il rischio che con essa si intende proteggere, sicché, a parità di rischio, dovrà darsi parità di tutela previdenziale, senza che possano avere rilievo differenziazioni pertinenti ad altri fini; ed in quanto, da un lato, la nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124 cit., va intesa nel senso di ricomprendere nell'ambito della tutela assicurativa "tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia l'attività, manuale od intellettuale, dagli stessi prestata e, dall'altro, il rischio connesso ad attività manuale va inteso - secondo la giurisprudenza della Cassazione - in relazione non solo ad un rapporto diretto con la macchina, ma anche al rapporto con l'ambiente in cui questa opera. Indimostrata è, infine, l'ininfluenza delle inabilità permanenti comprese tra l'11% ed il 20% sulla capacità biologica di guadagno di talune categorie professionali (e, nel caso, dei medici radiologi). Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.) - l'art. 2, comma secondo, della legge n. 93 del 1958, nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%. - S. n. 206/1974, in tema di rischio ambientale. - S. n. 114/1977 e O. n. 111/1979, sulla nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124/1965. - S. nn. 93/1977 e 64/1981, in tema di minimo indennizzabile. - S. nn. 221/1985, sull'attribuzione della garanzia previdenziale in rapporto al rischio che con essa si intende proteggere.
Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive