L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilita' permanente assoluta o parziale. Per inabilita' permanente parziale si intende quella che riduce la capacita' lavorativa di oltre il 20 per cento. 5 Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvedera' con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 25- 28 novembre 1986, n. 246 (in G.U. 1a s.s. 03.12.1986 n. 57) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20, anziche' al 10."

Testo vigente dal 4 dicembre 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 246/1986

    Ha colpito questo articolo
    28 novembre 1986

    È ingiustificato che il trattamento previdenziale dei medici "comunque esposti al rischio" di radiazioni ionizzanti - riguardo ai quali, ai fini della corresponsione della rendita, è richiesto, dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10% - sia deteriore rispetto a quello previsto dal regime generale (T.U. n. 1124 del 1965), il quale - omogeneamente, a seguito della legge n. 457 del 1972 e di talune decisioni della Corte costituzionale - dispone la corresponsione di una rendita, anche se il grado di invalidità permanente, derivante da infortunio o malattia professionale, sia compreso tra l'11% ed il 20%, posto che la specificità oggettiva (radiazioni ionizzanti) della causa invalidante non costituisce elemento differenziale tra le situazioni poste a raffronto, stante l'identità dei presupposti essenziali e tanto più che il medesimo rischio specifico è titolo alla rendita per i soggetti beneficiari del regime generale anche nel caso di invalidità permanente di grado compreso tra le percentuali suddette. Ne' rileva che interessati al regime generale siano lavoratori subordinati che svolgono attività manuale, mentre beneficiari dell'assicurazione disciplinata dalla legge n. 93 siano liberi professionisti che esercitano un'attività intellettuale: giacché l'attribuzione di una garanzia previdenziale, e la specificazione del suo ambito, va in via generale determinata assumendo come parametro il rischio che con essa si intende proteggere, sicché, a parità di rischio, dovrà darsi parità di tutela previdenziale, senza che possano avere rilievo differenziazioni pertinenti ad altri fini; ed in quanto, da un lato, la nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124 cit., va intesa nel senso di ricomprendere nell'ambito della tutela assicurativa "tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia l'attività, manuale od intellettuale, dagli stessi prestata e, dall'altro, il rischio connesso ad attività manuale va inteso - secondo la giurisprudenza della Cassazione - in relazione non solo ad un rapporto diretto con la macchina, ma anche al rapporto con l'ambiente in cui questa opera. Indimostrata è, infine, l'ininfluenza delle inabilità permanenti comprese tra l'11% ed il 20% sulla capacità biologica di guadagno di talune categorie professionali (e, nel caso, dei medici radiologi). Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.) - l'art. 2, comma secondo, della legge n. 93 del 1958, nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%. - S. n. 206/1974, in tema di rischio ambientale. - S. n. 114/1977 e O. n. 111/1979, sulla nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124/1965. - S. nn. 93/1977 e 64/1981, in tema di minimo indennizzabile. - S. nn. 221/1985, sull'attribuzione della garanzia previdenziale in rapporto al rischio che con essa si intende proteggere.

    Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 224/1989

    Questione inammissibile
    20 aprile 1989

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 246/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1958 al 4 dicembre 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 25- 28 novembre 1986, n. 246 (in G.U. 1a s.s. 03.12.1986 n. 57) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20, anziche' al 10."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art2 · fonte del testo