In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 9, sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente art. 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovessero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art15 · fonte del testo