In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 9, sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente art. 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovessero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
